Parlare di “annullamento di un matrimonio religioso” non è corretto perché si può annullare solo ciò che è venuto ad esistenza, mentre oggetto del processo canonico di nullità è verificare che il matrimonio non sia mai venuto ad esistenza. È corretto, quindi, parlare di sentenza di nullità di matrimonio, con la quale un tribunale ecclesiastico riconosce nullo – dall’origine – un matrimonio celebrato in chiesa.
I figli subiscono delle conseguenze dalla dichiarazione di nullità di matrimonio?
Assolutamente no. I figli sono e rimangono, sia per la Chiesa che per lo Stato, legittimi, continuano a godere degli stessi diritti e verso di loro permangono gli stessi doveri assunti a norma del diritto canonico e civile.
Si può chiedere la nullità anche quando la convivenza matrimoniale è durata molti anni?
Si. La nullità attiene alla validità o meno del sacramento al momento della celebrazione delle nozze.
Si può chiedere la nullità anche quando ci siano figli?
Si. La nullità attiene alla validità o meno del sacramento al momento della celebrazione delle nozze.
Solo i ricchi possono fare una causa di nullità di matrimonio?
Assolutamente no. Coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche possono chiedere, presentando idonea documentazione, il gratuito patrocinio e gli sarà quindi nominato dal tribunale un patrono d’ufficio. In altri casi la parte può chiedere la riduzione delle spese e/o la loro rateizzazione oppure potrà chiedere alla parrocchia o al servizio Caritas di contribuire al pagamento delle spese processuali ed eventualmente dell’onorario dell’avvocato scegliendosi così un patrono di fiducia.
A quanto ammontano le spese processuali?
Nei tribunali ecclesiastici italiani attualmente le spese a carico della parte attrice sono di 525,00€, quelle dovute dalla parte convenuta ammontano a 262,50.
Nelle cause di inconsumazione (matrimonio rato e non consumato) le spese ammontano a circa 800,00€ nella fase diocesana.
In Rota le spese processuali a carico della parte che si avvalga di un patrono di fiducia sono decise dal giudice sulla base del reddito della parte stessa e del lavoro svolto dal tribunale.
Presso la Segnatura Apostolica le spese processuali ammontano a 1550,00€ nella fase davanti al Congresso e 1050,00€ in quella davanti al Collegio.
Qual è l’onorario dell’avvocato?
Presso i tribunali ecclesiastici italiani l’onorario dell’avvocato di fiducia, in primo grado, deve essere compreso tra i 1.575,00€ e i 2.992,00€, oltre spese e oneri di legge, suddivisibili in più tranche. Nell’eventuale fase di appello presso un tribunale ecclesiastico italiano da 604,00€ a 1.207,00€, oltre spese ed oneri di legge.
Presso la Rota l’onorario deve essere compreso tra i 2.000,00€ e i 5.000,00€ oltre spese e oneri di legge.
Presso i Dicasteri della Curia Romana e la Segnatura Apostolica l’onorario è stabilito in base al tariffario dello Stato Città del Vaticano.
A seguito di sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, perdo il diritto all’assegno di mantenimento?
La sentenza canonica di nullità di per sé non incide sugli effetti patrimoniali statuiti in sede di separazione e/o di divorzio. In caso di delibazione della stessa, non vi è alcuna conseguenza in relazione all’assegno di mantenimento se è già intervenuto divorzio con sentenza passata in giudicato.
Marito e moglie devono entrambi partecipare al giudizio?
È auspicabile che entrambe le parti partecipino, eventualmente anche presentando domanda congiunta, ma non è necessario. Se la parte convenuta non risponde alla convocazione del Tribunale ecclesiastico o dichiara di non voler partecipare, la causa procede anche in sua assenza. La parte convenuta ha comunque il diritto di costituirsi in giudizio in qualsiasi momento. In questo caso è preferibile che nomini un avvocato.
Chi è il patrono?
È l’avvocato deputato alla difesa tecnica della parte nel processo di nullità. La parte lo sceglie liberamente tra gli avvocati rotali (che possono patrocinare nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo) o tra quelli abilitati da un solo tribunale o, infine, tra i patroni stabili di cui alcuni tribunali si possono dotare. Con il patrono di fiducia la parte instaura un rapporto personale e fiduciario, confermato dal mandato procuratorio. Il patrono ha elevate competenze professionali essendo necessariamente un avvocato rotale o, solo eccezionalmente, un vero esperto in diritto canonico. In Italia operano circa 150 avvocati rotali con una presenza capillare in tutto il territorio.
Chi è l’avvocato rotale?
È un professionista che ha concluso un lungo corso di studi conseguendopresso un’università pontificia il dottorato in diritto canonico e, presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, il diploma triennale al termine dello Studio Rotale.
Posso scegliere un qualsiasi avvocato di fiducia?
Si può scegliere un qualsiasi avvocato rotale residente in qualsiasi parte del mondo o un avvocato non rotale ma iscritto nell’albo del tribunale che si intenda adire. Eventualmente il tribunale può chiedere anche la costituzione di un procuratore in loco.
Come faccio a sapere se posso introdurre una causa di nullità di matrimonio?
Solo un avvocato rotale, un patrono stabile o un avvocato abilitato in un tribunale ecclesiastico può verificare l’esistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per introdurre una causa di nullità di matrimonio. La legge canonica, valevole per tutto il mondo, consente che la parte possa stare in giudizio personalmente; è tuttavia opportuna la nomina di un avvocato perché questi la assista, la rappresenti ed in sostanza la accompagni con competenza e professionalità in un percorso di estrema importanza sia giuridica che personale quale il processo di nullità canonica, che richiede un’elevata competenza tecnica. Ed infatti, attualmente, in Italia solo l’avvocato potrà redigere il libello con il quale è richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio per uno o più motivi specifici da esso individuati.
Quali sono i motivi di nullità di matrimonio?
I motivi sono molteplici ed indicati tassativamente dal Codice di Diritto Canonico. Tra questi i più frequenti sono: esclusione della indissolubilità di matrimonio (cioè la riserva di ricorrere al divorzio nel caso la convivenza vada male), esclusione della prole, esclusione della fedeltà coniugale, varie forme di incapacità per immaturità psico-affettiva, alcolismo, tossicodipendenza, disturbo dipendente di personalità, narcisismo, mancanza di libertà interna ecc. specificando che tali situazioni devono essere presenti al momento del consenso nuziale.
Quali documenti sono necessari?
Oltre alle certificazioni richieste dai singoli tribunali, sarà sempre necessario produrre: il mandato procuratorio per l’avvocato, l’atto di matrimonio in copia esattamente conforme all’originale, il certificato di matrimonio richiesto al comune, copia della sentenza di divorzio o separazione, certificato di residenza di uno o entrambi i coniugi, elenco dei testimoni che possano confermare quanto dichiarato e ritenuto utile dall’avvocato. A ciò potrà poi essere opportuno allegare ulteriore documentazione suggerita dall’avvocato.
Come faccio a sapere qual è il tribunale competente?
L’avvocato saprà sicuramente indicare il o i tribunali competenti alla trattazione della causa o eventualmente suggerire un processus brevior davanti al Vescovo. Il tribunale della Rota Romana di norma è solo tribunale di appello.
Che cosa è un processus brevior?
Come dice il nome è un processo “più breve” che si svolge davanti al Vescovo quando entrambi i coniugi siano d’accordo e la nullità del matrimonio sia talmente evidente da consentire un’istruttoria con tempi ridottissimi. Non è, dunque, applicabile a tutte le situazioni e dovrà essere un avvocato a verificare se ne esistano i presupposti.
Quanto dura una causa?
Dipende dal tipo di giudizio e quale tribunale eventualmente si adisca. Si passa dai 2-3 mesi di un processus brevior davanti al Vescovo ai 18-24 mesi per il primo grado di una causa ordinaria. I tempi sono comunque meramente indicativi e variano da tribunale a tribunale e secondo la complessità della causa.
Dopo la causa potrò risposarmi in chiesa?
La sentenza affermativa divenuta esecutiva, e quindi non più appellabile, dà la possibilità di accedere sicuramente ai Sacramenti e risposarsi in chiesa, a meno che non sia apposto un divieto di passare a nuove nozze religiose. In questo caso per risposarsi in chiesa è necessaria un’ulteriore brevissima procedura amministrativa che tolga tale divieto
Se non sono d’accordo con la sentenza cosa posso fare?
Contro una sentenza affermativa di primo grado, può appellare la parte convenuta o il Difensore del Vincolo del tribunale entro 15 giorni dalla notifica della sentenza. Contro una sentenza negativa di primo grado può appellare la parte attrice. Se nessuno propone appello contro una sentenza affermativa, questa diventa esecutiva. In casi eccezionali, si può ricorrere anche contro una sentenza esecutiva presentando nova causae propositio al Tribunale della Rota Romana.