Solo un avvocato rotale, un patrono stabile o un avvocato abilitato in un tribunale ecclesiastico può verificare l’esistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per introdurre una causa di nullità di matrimonio. La legge canonica, valevole per tutto il mondo, consente che la parte possa stare in giudizio personalmente; è tuttavia opportuna la nomina di un avvocato perché questi la assista, la rappresenti ed in sostanza la accompagni con competenza e professionalità in un percorso di estrema importanza sia giuridica che personale quale il processo di nullità canonica, che richiede un’elevata competenza tecnica. Ed infatti, attualmente, in Italia solo l’avvocato potrà redigere il libello con il quale è richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio per uno o più motivi specifici da esso individuati.