È auspicabile che entrambe le parti partecipino, eventualmente anche presentando domanda congiunta, ma non è necessario. Se la parte convenuta non risponde alla convocazione del Tribunale ecclesiastico o dichiara di non voler partecipare, la causa procede anche in sua assenza. La parte convenuta ha comunque il diritto di costituirsi in giudizio in qualsiasi momento. In questo caso è preferibile che nomini un avvocato.